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FAI UNA DONAZIONE ALLA TUA SCUOLA

Puoi sostenere la tua scuola con una donazione e detrarre parte del contributo versato dalla dichiarazione dei redditi.
La legge permette alle persone fisiche e agli enti non commerciali la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19% dell’ammontare delle donazioni a favore degli istituti scolastici, se il contributo è versato come “Erogazione liberale per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa”.
Nel caso di imprese, è prevista, invece, la deduzione dal reddito complessivo lordo.
Le donazioni a favore di questa scuola possono essere effettuate con un versamento sul
c/c postale n. 1014057408
oppure con bonifico sul c/c bancario
IBAN :IT31Q0623074820000056971194
Le causali utilizzabili per poter usufruire della detrazione/deduzione fiscale devono essere:
– innovazione tecnologica;
– ampliamento dell’offerta formativa.
Coloro che hanno fatto donazioni in danaro ad una scuola pubblica o ad un istituto paritario di istruzione hanno la possibilità di ottenere uno sconto fiscale. Si vuole così incentivare l’attribuzione di fondi alle scuole in cambio di alcune misure fiscali favorevoli. L’agevolazione è nota come school bonus.

SPONSORIZZA LA TUA SCUOLA

Puoi sponsorizzare la tua scuola e pubblicizzare la tua azienda.L’avvento dell’autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche ha comportato la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
Caratteristiche del tutto peculiari riveste la sponsorizzazione.
Il Consiglio di istituto di questa scuola, con delibera n. 1 del 25/09/2017, ha approvato il “REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA” e l’amministrazione ha predisposto la BOZZA DI CONTRATTO e L’ALLEGATO contenente le autocertificazioni dello sponsor consultabili nell’”Albo d’istituto” Pubblicità legale.
Gli accordi di sponsorizzazione dei progetti e delle attività previste nel P.O.F. e nel Programma Annuale di questa scuola possono essere effettuati prendendo accordi con la
Dirigente Scolastico: dott.ssa Teresa Coronella.

Chi fa una donazione ad una scuola pubblica o paritaria ha dei benefici fiscali: vediamo quali.

Coloro che hanno fatto donazioni in danaro ad una scuola pubblica o ad un istituto paritario di istruzione hanno la possibilità di ottenere uno sconto fiscale. Si vuole così incentivare l’attribuzione di fondi alle scuole in cambio di alcune misure fiscali favorevoli. L’agevolazione è nota come school bonus. Vediamola nel dettaglio.

Il meccanismo

L’Agenzia delle entrate [1] ha chiarito che è possibile beneficiare dello school bonusquando si donano soldi ad una scuola pubblica o paritaria per:

  • realizzare nella scuola nuove strutture per i ragazzi;
  • operare la manutenzione dell’immobile in cui ha sede la scuola;
  • riqualificare
  • incentivare l’occupabilità degli studenti una volta terminato il ciclo di istruzione.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta quando il donante è:

  • una persona fisica;
  • un ente non commerciale;
  • un imprenditore.

La forma e la misura del bonus

I soggetti che fanno una donazione ad una scuola pubblica o paritaria per raggiungere i fini sopra indicati hanno diritto ad una agevolazione che consiste in un  credito di imposta da utilizzare per compensare i debiti fiscali.

La misura del credito di imposta è pari al 65% dell’importo donato per il 2016 ed il 2017, ed al 50% dell’importo donato per il 2018.

Il tetto massimo, oltre il quale lo school bonus non si applica, è di euro 100.000,00.

Il credito di imposta è ripartito in tre rate annue di uguale ammontare, e va utilizzato con la dichiarazione dei redditi.

Le spese per l’attività di sponsorizzazione sono interamente deducibili?

Le spese per le operazioni di sponsorizzazione

In relazione, nello specifico, alle spese sostenute per le attività di sponsorizzazione, la Cassazione ha chiarito che spetta al contribuente provare che l’attività sponsorizzata sia riconducibile ad una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. n. 27482/14; n. 14252/14; 3433/12 e da ultimo Cass. n. 20154/2016). Solo quando il contribuente offre, oltre alla prova dell’inerenza con l’attività d’impresa, anche la prova reale che il fine dell’operazione di sponsorizzazione è quello dell’incremento del reddito dell’impresa, allora tali spese possono considerarsi spese di pubblicità e come tali interamente deducibili, diversamente, ovvero, dove manchi la prova delle potenziali utilità e dei vantaggi della sponsorizzazione rispetto al reddito d’impresa, la spesa relativa va inclusa tra quelle di rappresentanza (Cass. n. 24065/2011). Così un’impresa che intenda ricondurre alle spese di pubblicità, quelle relative ad un’attività di sponsorizzazione svoltasi all’estero, in modo da poterle dedurre al 100%, deve provare, ad esempio, che tale operazione è svolta al fine di estendere l’attività d’impresa ad altri territori, in termini di ampliamento della rete dei clienti e di potenziale incremento dei ricavi (Cass. n. 20154/2016).

In sintesi dunque si può affermare che:

  1. le spese relative alla rappresentanza sono quelle affrontate per accrescere meramente l’immagine e il prestigio della società;
  2. le spese di pubblicità (o propaganda) sono quelle destinate alla realizzazione di iniziative, tendenti prevalentemente alla promozione di prodotti, marchi o servizi comunque inerenti l’attività svolta dall’impresa per indurre il potenziale acquirente all’acquisto.

Ultimo aggiornamento

3 Febbraio 2022, 10:47

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